Statuto

Art. 1

Costituzione

È costituita con sede in San Severo, in Via Nicolò Rosa n. 6, l’Associazione denominata A.N.T.E.A.S.– ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA’ ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' - SAN SEVERO.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 e rientra nell'ambito di applicazione indicato nei n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) e n. 10 (tutela dei diritti civili), lettera a, comma 1 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460/97.
L’Associazione, i cui contenuti e la cui struttura sono democratici, può essere anche denominata ANTEA SAN SEVERO. 

Art. 2

Finalità

L’Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative tramite attività di volontariato che veda la persona, in particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società. 

L’Associazione si propone di:
Coordinare e assistere le varie attività di volontariato e di servizi alla persona svolte dai gruppi comunali che l’associazione può costituire; 
Organizzare attività di studio e di documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà contro la povertà, l’esclusione e la solitudine, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi ed informativi; 
Promuovere attività culturali come, fra l’altro, la creazione e la diffusione delle Università per la Terza Età e per l’educazione permanente;progetti per la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale, di recupero della memoria e dell’arte dei vecchi mestieri, di progetti per i lavori socialmente utili e l’integrazione della persona anziana; 
Promuovere attività di formazione in favore degli operatori del volontariato; 
Gestire anche indirettamente attività di volontariato;pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, sull'azione di volontariato e di quanto altro potrà favorire l’opera dei gruppi di associati presenti nei comuni della provincia di Foggia;rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e organizzazioni pubbliche e private;organizzare e coordinare rapporti sempre stretti tra gli associati, anche per i settori e gli ambiti territoriali;
Operare in collaborazione con altri organismi che prevedano nei propri Statuti attività a favore delle organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni;ogni forma di consulenza e di supporto alle associazioni aderenti;
Organizzare attività ricreative, turistiche ed artistiche mirate anche al recupero ed alla valorizzazione di tradizioni locali.
L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonché utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3

Aderenti

Sono aderenti dell’Associazione quelli che dichiarano espressamente di accettare il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo. 

Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dovrà dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
Dimissioni volontarie;aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
Indegnità deliberata dal comitato; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale deciderà in via definitiva.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 6

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data di affissione del relativo avviso nei locali dell’Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti; In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Eleggere i membri del comitato;i componenti del collegio dei probiviri;i componenti del collegio dei revisori dei conti;
Approvare il programma di attività proposto dal Comitato;il bilancio preventivo;il bilancio consuntivo;o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo art.16.

Art. 7

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero minimo di cinque membri e un numero massimo di undici. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Il Comitato ha i seguenti compiti:
Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;all'approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
Assumere il personale;il Presidente;il segretario;o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;e modificare i regolamenti interni; l’ammontare delle quote.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. 

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12.
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Il Presidente è il capo del personale.

Art. 9

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;al disbrigo della corrispondenza;
È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato direttivo, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti;d’intesa con il Presidente, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato. 

Art. 10

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti eletti dall'Assemblea: Il collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
I membri del collegio dei probiviri non possono avere altri incarichi negli organi dell’Associazione.

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
I membri del collegio dei revisori dei conti non possono avere altri incarichi negli organi dell’Associazione. 

Art. 12

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

Quote associative e contributi degli aderenti;dei privati;dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;e lasciti testamentari;derivanti da convenzioni;
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14

Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. 

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. I bilanci devono essere preparati a cura del segretario e sottoposti, prima dell’approvazione dell’assemblea, all'esame del Presidente e del Comitato Direttivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16

Modifiche allo statuto e ai regolamenti

Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno quindici aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole in prima istanza della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione e, in seconda istanza, della maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea dei soci.

I regolamenti interni sono invece approvati e modificati dal Comitato Direttivo.

Art.17

Norme transitorie

La nomina dei componenti degli organismi sociali è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo dai soci fondatori. I primi organismi sociali restano in carica per un intero mandato statutario.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.